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L'Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl che introduce il delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Il testo passa all'esame della Camera.
Con il testo proposto dalla Commissione giustizia si introducono nel codice penale gli articoli 613-bis, che disciplina il delitto di tortura, e 613-ter, che incrimina la condotta del pubblico ufficiale che istiga altri alla commissione del fatto. Si è optato per l'introduzione di un reato comune, connotato da dolo generico, anziché di un reato specifico riguardante esclusivamente i funzionari pubblici. Costituisce circostanza aggravante il fatto che il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale e che dalla condotta derivino gravi conseguenze (lesioni personali o morte).
L'articolo 1 prevede che chiunque, con violenze o minacce gravi, cagioni acute sofferenza fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale, sia punito con la reclusione da tre a dieci anni. L'istigazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblici servizi a commettere il delitto è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
L'articolo 2 prevede che le informazioni ottenute tramite tortura non siano utilizzabili. L'articolo 3 non ammette l'espulsione di uno straniero che rischi di essere sottoposto a tortura. In base all'articolo 4 non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica a cittadini stranieri condannati per reato di tortura.
«Bene l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, ma si poteva fare di più», ha affermato il presidente della commissione sui diritti umani del Senato Luigi Manconi, aprendo l'esame in aula a palazzo Madama del ddl che introduce in Italia il nuovo reato di tortura di cui è relatore.
«Il disegno di legge che introduce il reato di tortura in Italia - ha ricordato Manconi - è stato il mio primo atto in questa legislatura: lo dico per dire quanto io tenga a questa problematica. E perché, fatta questa premessa, debba precisare che intendo votare a favore di questo disegno di legge, pur esprimendo forti perplessità e insoddisfazione nei confronti di questo testo». «La mia critica - ha sottolineato - non si limita ad alcune questioni, pur rilevanti, ma all'impianto ed all'ispirazione complessiva del disegno di legge a mio avviso depotenziato in misura rilevante nel suo significato, come la prospettiva e la finalità di questa normativa, a partire dalla formulazione che prevede la reiterazione degli atti di violenza, cioè il fatto che debbano essere ripetuti perché si dia la fattispecie della tortura. Il motivo fondamentale di critica è tuttavia un altro, nel provvedimento la tortura non è qualificata come reato proprio ma comune, quindi imputabile a qualunque cittadino e non solo ai titolari di funzione pubblica, cioè alle forze dell'ordine, come avviene invece in molti altri paesi occidentali. Senza questa previsione il provvedimento ne risulta devitalizzato».
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